Statuto

Il testo include le modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci AICUN, svoltasi online il 15 dicembre 2020.

 

TITOLO I – IDENTITÀ, SCOPI, ATTIVITÀ

Art. 1 – Nome, sede, durata

È costituita l’Associazione denominata A.I.C.UN. – Associazione Italiana Comunicatori d’Università ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione, che ha sede legale in Milano, non ha fini di lucro. L’Associazione può istituire sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo. Tutte le sedi dell'Associazione devono essere indicate nelle comunicazioni verso i terzi. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione ha come scopo preminente la tutela dei principi etici e della qualificazione professionale dei Comunicatori d’Università a livello nazionale e internazionale. Essa promuove istituzionalmente la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci nel settore della comunicazione in vista di una costante rispondenza delle loro prestazioni alle esigenze delle Università e delle istituzioni d’insegnamento superiore. L’Associazione promuove attività di networking, di ricerca e d’insegnamento volte all’evoluzione teorica e operativa dell’attività di comunicazione in esame. L’Associazione non ha fini politici, partitici, sindacali.

 

TITOLO II. I SOCI

Art. 3 - Soci
  1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che esercitano professionalmente, in modo esclusivo o prevalente, attività di comunicazione, di informazione e di insegnamento in entrambi gli ambiti per istituti di istruzione superiore (università statali e non statali, scuole superiori universitarie, enti di ricerca, fondazioni universitarie).
  2. Le attività di comunicazione e di informazione, oltre a quelle espressamente indicate dalla L. 150 del 7 giugno 2000, comprendono: comunicazione istituzionale, gestionale, organizzativa, scientifica, internazionale, digitale, della ricerca; marketing, pubbliche relazioni, public engagement, organizzazione di eventi, orientamento e tutorato, stage e job placement, fundraising, alumni.
  3. I soci si dividono in tre categorie:
    a. Soci ordinari;
    b. Soci a vita;
    c. Soci onorari.
Art. 4 - Ammissione
  1. Si diventa soci ordinari:
    a. attraverso una richiesta d’iscrizione collettiva da parte di un’istituzione che risponda ai requisiti di cui all’articolo 3 comma 1. L’istituzione può indicare da una a quattro persone fisiche che espressamente esercitino le attività di cui all’articolo 3 comma 2. Il Consiglio Direttivo valuta le richieste d’iscrizione e comunica l’esito, sia positivo, sia negativo, agli interessati. In caso di esito positivo, le persone indicate diventano soci ordinari. In nessun caso la qualifica può essere ceduta ad altre persone della stessa o di altra istituzione. L’istituzione richiedente non diventa membro dell’associazione e può presentare più iscrizioni collettive;
    b. attraverso una richiesta d’iscrizione individuale di persone fisiche che svolgano le attività di cui all’articolo 3 comma 2. Il Consiglio Direttivo valuta le richieste d’iscrizione individuale e comunica l’esito, sia positivo, sia negativo, agli interessati. In caso di esito positivo, le persone indicate diventano soci ordinari.
  2. Possono chiedere di accedere alla categoria dei “Soci a vita” i soci ordinari che, avendo cessato l’attività professionale, abbiano fatto parte dell’Associazione per almeno quindici anni ininterrottamente, al termine dell’anno sociale corrispondente. Verificati i requisiti, il Consiglio Direttivo comunica l’esito all’interessato. I Soci a vita non saranno più tenuti al versamento delle quote associative. Potranno essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di commissioni consultive e gruppi di lavoro.
  3. Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano conseguito riconosciuti meriti nei confronti dell’Associazione o che si siano particolarmente distinti in uno dei campi di attività elencati all’articolo 3 comma 2. La nomina spetta al Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea. I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative e possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di commissioni consultive e gruppi di lavoro.
Art. 5 - Obblighi dei soci
  1. Ogni associato si impegna a rispettare lo Statuto, a versare la quota annuale stabilita dall’Assemblea (eccetto i soci a vita e i soci onorari), a rispettare i codici etici delle proprie istituzioni e degli ordini o associazioni professionali di appartenenza.
  2. Il Socio, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale. Nel caso in cui gli vengano addebitati fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, che, ascoltato il socio, proporrà al Consiglio Direttivo il mantenimento dello status di socio o l’espulsione.
Art. 6 - Cessazione
  1. Cessano automaticamente di far parte dell’Associazione:
    a. i Soci che non rinnovano l’iscrizione attraverso il pagamento della quota associativa entro i termini indicati all’articolo 8;
    b. i Soci nei confronti dei quali sia stato pronunciato un provvedimento di espulsione;
    c. i condannati in via definitiva per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni e dell’interdizione ai pubblici uffici.
  2. I soci che intendano recedere volontariamente devono comunicare la loro decisione per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC indirizzata al Presidente dell’Associazione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui risultano ancora Soci.
  3. Il socio che si sia dimesso volontariamente può chiedere di essere riammesso certificando di essere sempre in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

 

TITOLO III – RISORSE

Art. 7 – Risorse finanziarie
  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai risultati di gestione accantonati.
  2. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare i risultati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei soci.
  4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 8 – Quota associativa
  1. Ogni anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei Soci l’entità della quota associativa per le richieste di iscrizione collettiva o individuale per l’anno immediatamente successivo.
  2. Le quote sono raccolte dal Tesoriere dell’Associazione dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno per cui la quota è dovuta. Iscrizioni tardive saranno valutate dal Consiglio Direttivo.
  3. Eventuali iscrizioni pervenute nel mese di dicembre, con relativo versamento della quota, vengono considerate valide per l’esercizio sociale successivo.
Art. 9 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

TITOLO IV. GLI ORGANI

Art. 10 – Gli organi

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.  
Art. 11 – L’Assemblea dei Soci
  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea:
    a. delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione e su quanto altro le è demandato dalla legge e dallo Statuto;
    b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di candidature pervenute al Consiglio Direttivo entro sette giorni prima dell’adunanza.
    c. delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo e sulla destinazione dei risultati di gestione;
    d. delibera su eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
    e. delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;
    f. decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;
    g. ratifica annualmente l’elenco dei soci predisposto dal Consiglio Direttivo;
    h. ratifica i Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
    i. può nominare un Presidente onorario, socio dell’Associazione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.
    j. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
  3. All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, i soci a vita e i soci onorari.
  4. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale mediante avviso di convocazione (contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno), inviato mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Può essere prevista una seconda convocazione che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo o quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.
  5. L’Assemblea straordinaria dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l’approvazione di modifiche statutarie, per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e quando se ne ravvisi l’opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci.
  6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. I Soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti.
  8. Il Presidente della riunione nomina un Segretario. Spetta al Presidente della riunione verificare il diritto di intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe.
  9. Per la modifica dello Statuto la decisione dovrà essere adottata dalla maggioranza dei due terzi degli associati. In caso di decisione sullo scioglimento dell'Associazione e consequenziali provvedimenti l’Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
  10. L’Assemblea può decidere la modalità di esprimere il voto: per alzata di mano, per acclamazione, attraverso scheda elettorale. Per le elezioni che riguardano persone, si utilizzerà sempre la scheda elettorale, per tutelare la riservatezza delle preferenze espresse dai soci elettori.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione e ne attua gli scopi previsti dall’articolo 2.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    a. è il principale luogo di discussione delle politiche e delle strategie dell’associazione, che raccomanda all’Assemblea dei Soci;
    b. convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
    c. prepara l’elenco di candidature pervenute da presentare all’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
    d. valuta le richieste d’iscrizione collettiva e individuale e comunica l’esito, sia positivo, sia negativo, agli interessati;
    e. cura l’elenco annuale dei soci e lo invia all’Assemblea per la ratifica;
    f. verifica i requisiti di coloro che chiedono di essere ammessi alla categoria dei Soci a vita e comunica l’esito agli interessati;
    g. propone soci onorari all’Assemblea;
    h. istituisce, avvia e dichiara conclusa l’attività di gruppi di lavoro, di commissioni consultive, di comitati scientifici, di rappresentanze locali su specifici argomenti;
    i. propone l’entità della quota associativa annuale all’Assemblea;
    j. elabora Regolamenti che ritiene opportuni per l’organizzazione della vita associativa e li sottopone all’approvazione della successiva Assemblea;
    k. propone all’Assemblea modifiche dello Statuto;
    l. riceve dal Comitato di Presidenza il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione del Presidente sulle attività dell’anno precedente; li approva e li trasmette all’Assemblea;
    m. può istituire sedi operative dell’Associazione;
    n. riceve dal Collegio dei Probiviri la proposta di mantenimento o di espulsione di Soci e prende le opportune decisioni;
    o. può nominare un Presidente onorario, socio dell’Associazione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con poteri consultivi.
  3. È composto da un numero di sette Consiglieri e dal Presidente Onorario, se nominato. In caso di dimissioni, si scorre la graduatoria degli eletti per completare il Consiglio Direttivo. Qualora essa sia esaurita, nell’Assemblea dei Soci successiva si elegge/ono il/i candidato/i necessari, che rimarrà/anno in carica per la durata rimanente del mandato. Se il numero dei Consiglieri scendesse sotto i quattro, il Consiglio Direttivo viene sciolto e si procede a nuove elezioni.
  4. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, che, unitamente al Presidente onorario, formano il Comitato di Presidenza. La carica di Segretario può essere assunta dal Tesoriere.
  5. Il Comitato di Presidenza attua le delibere del Consiglio Direttivo, formula proposte di delibera sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo e coordina e controlla le attività di eventuali commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Consiglio Direttivo.
  6. Il Tesoriere, con delega del Presidente, rappresenta l’Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Provvede agli incassi, ai pagamenti e a quant’altro necessario per l buon andamento amministrativo dell’Associazione.
  7. Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi ai singoli componenti (rapporti con la stampa, con specifici enti e associazioni, ecc.).
  8. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione avviene attraverso posta elettronica ed è da effettuarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza. È possibile partecipare alle riunioni in via telematica attraverso appropriati mezzi di messaggistica istantanea.
  9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le decisioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei membri presenti. Per le elezioni delle cariche al proprio interno il Consiglio Direttivo decide a maggioranza se avvalersi del voto palese o di scheda elettorale.
  10. Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente non giustificato a tre riunioni consecutive nel corso dell’anno.
  11. Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo viene integrato con la cooptazione dei soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la metà meno uno del numero dei consiglieri eletti.
  12. I verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo, firmati da Presidente e Segretario, vengono depositati in formato cartaceo presso la sede legale dell’Associazione, disponibili per la consultazione da parte dei soci.
Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza. Esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, avvalendosi anche del Comitato di Presidenza. Vigila sul corretto funzionamento degli organi e sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. È sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di Sua assenza, dal Vice-Presidente. Può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri
  1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno un proprio Presidente.
  2. Il Collegio dei Probiviri:
    a. esprime il giudizio nei casi contemplati dall’art. 5;
    b. interviene nelle liti tra soci, tra soci e associazione, tra organi dell’associazione per risolverle; c. vigila sull’osservanza e sull’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e ne assicura la corretta interpretazione.
Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Elegge un proprio Presidente e delibera a maggioranza, motivando le sue decisioni.
  2. I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo e vengono convocati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e le situazioni finanziarie dell’Associazione.
  3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare ai rendiconti economico – finanziari e da inviare direttamente all’Assemblea.
  4. Per l’assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell’Associazione.
  5. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti vengono depositati in formato cartaceo presso la sede legale dell’Associazione, disponibili per la consultazione da parte dei soci.

 

TITOLO V. SCIOGLIMENTO

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione. L'Associazione non può essere trasformata in società di capitali, né in società di persone.

 

Il presente Statuto entra in vigore il 15 dicembre 2020.